Regolamento didattico

 

Art. 1 – Norme generali

  1. Presso il Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata è istituito, a decorrere dall’a.a. 2026-2027, il Corso di laurea in Storia, Società e Culture, Classe delle lauree L-42 – Storia. La denominazione in inglese del Corso è History, Societies, and Cultures. La denominazione correntemente utilizzata è Storia, Società e Culture.
  2. Il Corso è erogato in modalità convenzionale.
  3. La durata normale del Corso è stabilita in 3 anni.
  4. Per conseguire la laurea le studentesse e gli studenti devono aver acquisito 180 CFU, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell’Unione Europea.
  5. Al compimento degli studi viene rilasciato il diploma di laurea in Storia, Società e Culture, Classe delle lauree L-42 – Storia. A coloro che hanno conseguito la laurea compete la qualifica accademica di dottore/essa.
  6. Il presente Regolamento didattico è redatto in conformità con la normativa vigente e con il Regolamento Didattico e gli altri regolamenti di Ateneo, a cui si rimanda per quanto non espressamente indicato, ed è sottoposto a revisione almeno ogni tre anni.

Art. 2 – Ordinamento didattico

  1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e ss.mm.ii., il Corso ha un proprio ordinamento didattico, in armonia con gli ordinamenti didattici nazionali e con il Regolamento didattico di Ateneo. L’ordinamento didattico è approvato dal Ministero ai sensi dell’articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 ed è emanato con decreto della/del Rettrice/Rettore. La sua entrata in vigore è stabilita dal decreto rettorale.
  2. L’ordinamento didattico del Corso, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il Corso afferisce e dalla normativa vigente, viene definito previa consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali. Esso determina:
  3. a) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del Corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
  4. b) la classe di appartenenza del Corso e l’indicazione del Dipartimento di riferimento;
  5. c) gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi, secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, abilità comunicative, capacità di apprendimento);
  6. d) il profilo professionale delle laureate e dei laureati, con indicazioni concernenti gli sbocchi occupazionali;
  7. e) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula e l’indicazione sulle modalità di svolgimento;
  8. f) i CFU assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferiti a uno o più settori scientifico disciplinari nel loro complesso per quanto riguarda le attività previste nelle lettere a) e b), dell’articolo 10, comma 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
  9. g) le conoscenze richieste per l’accesso e le modalità di verifica, differenziate per tipologia di corso ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, commi 1 e 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, e del Regolamento didattico di Ateneo;
  10. h) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento della laurea.
  11. L’ordinamento didattico può disporre che il Corso si articoli in più curricula, fermo restando che né la denominazione del Corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento.
  12. Il Consiglio di Dipartimento di riferimento è responsabile della corretta corrispondenza tra i piani di studio e l’ordinamento del Corso di Studio.

Art. 3 – Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (SUA-CdS)

  1. La struttura didattica di riferimento del Corso e le strutture didattiche eventualmente associate provvedono annualmente a una riflessione sugli obiettivi attesi della formazione; a tale riflessione concorrono la verifica della domanda di formazione e consultazioni con soggetti e organizzazioni della produzione di beni e servizi e delle professioni. Tale attività viene svolta valorizzando la collaborazione fra corsi di studio di area affine e facendo riferimento alla Commissione di Indirizzo di cui al successivo Art. 5.
  2. Il Corso provvede inoltre a riesaminare l’impianto didattico del Corso e i suoi effetti apportando le necessarie modifiche e a definire l’offerta formativa nel rispetto degli obiettivi di apprendimento.
  3. Il/la Coordinatore/Coordinatrice, coadiuvato dal Gruppo di gestione per l’Assicurazione della Qualità e dal/dalla Manager didattico, predispone la documentazione utile ai fini dell’accreditamento del Corso, da approvare nel Consiglio di Dipartimento di riferimento ed è responsabile della compilazione della Scheda Unica Annuale del Corso (SUA-CdS) quale strumento principale del sistema di Autovalutazione, Valutazione Periodica e Accreditamento introdotto dalla L. 240/2010 e dal Decreto Legislativo 19/2012.
  4. Il/la Coordinatore/Coordinatrice è altresì responsabile della rispondenza tra quanto approvato nel Consiglio di Dipartimento di riferimento e il contenuto della SUA-CdS.

Art. 4 – Gestione del Corso

  1. Il Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione, Società, quale struttura didattica di riferimento del corso di laurea in Storia, assume la responsabilità e gli oneri di gestione del Corso.
  2. È istituito un Consiglio di Corso di Studio cui spetta il coordinamento e l’ordinaria gestione della didattica sulla base degli indirizzi definiti dal Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione, Società.
  3. Il Consiglio di Corso elegge, a maggioranza assoluta, il/la Coordinatore/Coordinatrice del corso fra i professori/professoresse di ruolo e a tempo pieno, titolari di incarico di insegnamento erogato dal Corso di Studio. Alla/al Coordinatrice/Coordinatore spetta di convocare e presiedere il Consiglio di Corso, provvedendo all’esecuzione delle relative deliberazioni. Il/La Coordinatore/Coordinatrice dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.
  4. Il Consiglio di Corso è composto dalle/dai docenti di ruolo, titolari di incarico di insegnamento erogato dal Corso di Studio e, senza diritto di voto, dai/dalle Professori/esse a contratto, affidatarie/i di insegnamenti loro attribuiti dal Consiglio di Corso. Fanno parte del Consiglio di Corso anche due rappresentanti degli studenti e delle studentesse, eletto/a fra tutti gli iscritti/e, con mandato biennale. È escluso dalla partecipazione al Consiglio di Corso, il/la docente che sia già componente di altri due Consigli di Corso di Studio di pari livello.
  5. Il Consiglio di Corso nomina al proprio interno:
  6. a) una Commissione didattica, costituita dal/dalla Coordinatore/Coordinatrice del Corso di Studio e da un minimo di tre membri, che ha funzione di istruire le pratiche relative alle richieste di abbreviazione di corso, passaggi e trasferimenti e di riconoscimento crediti, ai fini della successiva approvazione in Consiglio di Dipartimento, nonché di verificare la conformità dei piani di studio degli studenti e delle studentesse, ai fini della successiva approvazione in Consiglio di Dipartimento;
  7. b) una Commissione di indirizzo composta da tre docenti del Consiglio di Corso e da tre rappresentanti del mondo del lavoro, scelti fra gli Enti e le Istituzioni che collaborano con il Corso di Studio, che possa coadiuvare lo stesso nel monitorare l’offerta didattica e gli obiettivi del corso in relazione alle esigenze del contesto lavorativo.
  8. c) un Gruppo di Riesame, composto dal/dalla Coordinatore/Coordinatrice, che svolge anche funzione di docente Responsabile per la Qualità, da rappresentanti del corpo docente e degli studenti del CdS e da una rappresentanza del personale TAB. Il Gruppo di riesame coincide con il Gruppo di gestione dell’Assicurazione della Qualità, assorbendone le funzioni.

Secondo quanto previsto dalle linee guida del PQA, cui si rinvia, il Gruppo di Riesame e Gestione dell’Assicurazione della Qualità si occupa di monitorare i dati concernenti il buon funzionamento del CdS e l’efficacia dei suoi percorsi formativi, promuovendo iniziative di revisione periodica e aggiornamento degli obiettivi e delle attività formative, in sinergia con la struttura di riferimento e con le altre parti interessate per la ricognizione esterna della domanda di formazione. Esso redige la Scheda di monitoraggio annuale (SMA) e provvede quando necessario – in occasione di modifiche di ordinamento e/o di articolazione dei curriculum, o su richiesta del PQA – alla preparazione del Rapporto di riesame ciclico (RRC), strumenti essenziali di verifica e autovalutazione dell’andamento del CdS.

Art. 5 – Commissione di indirizzo

  1. In fase di progettazione e organizzazione il Corso assicura un’approfondita analisi delle esigenze e potenzialità di sviluppo dei settori di riferimento. A tal fine vengono consultate sistematicamente le principali parti interessate (studenti/esse, docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, rappresentanti del mondo della cultura, della produzione, anche a livello internazionale), sia direttamente, sia attraverso l’utilizzo di studi di settore.
  2. Per tale consultazione il Corso fa riferimento in via privilegiata, anche se non esclusiva, alla Commissione di Indirizzo, che, coerentemente con i profili culturali in uscita, approfondisce e fornisce elementi in merito alle effettive potenzialità occupazionali dei laureati e delle laureate e si riunisce almeno una volta l’anno.

Art. 6 – Ammissione al Corso

  1. Requisito per l’accesso al corso di laurea in Storia, Società e Culture è il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio, anche se conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dal Consiglio di Dipartimento ai sensi della normativa vigente. È altresì richiesto il possesso o l’acquisizione di un’adeguata preparazione iniziale.
  2. La verifica della preparazione iniziale avverrà mediante un test di valutazione, come previsto per i/le nuovi/e immatricolati/e di tutti i Corsi di laurea triennale attivi nella Macroarea di Lettere e Filosofia, che consta di quesiti relativi a conoscenze di base di storia come fornite dalle scuole secondarie di secondo grado.

Le candidate e i candidati che non dovessero raggiungere la soglia minima di punteggio annualmente registrata nel bando potranno comunque procedere con l’immatricolazione o l’iscrizione, ma dovranno adempiere, durante il primo anno di corso, agli obblighi formativi aggiuntivi indicati dalla preposta Commissione nominata dal/dalla Direttore/Direttrice del Dipartimento, sentito/a il/la Coordinatore/Coordinatrice. A tal fine, per garantire il recupero delle carenze riscontrate nelle conoscenze di base di storia, le studentesse e gli studenti potranno seguire un apposito Corso zero che si concluderà con un test di idoneità.

Sono esonerati dal test di verifica delle conoscenze in ingresso coloro i quali abbiano riportato una votazione al diploma di maturità pari o superiore a una votazione minima stabilita con delibera del Consiglio di dipartimento e annualmente riportata nel bando di ammissione.

Art. 7 – Programmazione e organizzazione della didattica

  1. Per gli insegnamenti erogati presso la Macroarea di Lettere e Filosofia a 1 CFU corrispondono 5 ore di attività didattica frontale e 20 di studio personale o altro tipo di impegno (seminari, laboratori, esercitazioni) da parte delle studentesse e degli studenti. Agli insegnamenti impartiti presso altre Macroaree, Facoltà e Dipartimenti si applicano le regole previste da ciascuno di essi in relazione alle caratteristiche specifiche dei contenuti didattici.
  2. L’offerta didattica programmata è definita annualmente in linea con le scadenze indicate dall’Ateneo e di norma entro il mese di maggio ed è approvata dal Dipartimento di riferimento. Essa si applica alla coorte di studentesse e studenti che si immatricola nell’anno accademico di riferimento e include le attività didattiche integrative, propedeutiche, di orientamento e di tutorato. L’offerta didattica programmata è inserita nel sistema di gestione interno dell’Ateneo e pubblicata sul sito del Corso di Studio. Per ciascuna attività formativa sono indicati il normale anno di corso, l’eventuale articolazione in moduli, i settori scientifico-disciplinari, i CFU previsti, l’impegno orario e l’ambito disciplinare.
  3. Il Consiglio di Corso formula annualmente al Dipartimento le proprie proposte per l’offerta didattica programmata, tenendo conto in particolare delle indicazioni fornite dalla Commissione paritetica, dal Gruppo del riesame e dalla Commissione di indirizzo. Il Dipartimento assume tutti i provvedimenti necessari, compresi quelli relativi al conferimento degli incarichi di docenza, secondo i vigenti regolamenti d’Ateneo.
  4. Entro il mese di giugno di ogni anno – in modo da consentire al Dipartimento di riferimento la predisposizione entro il mese di luglio del manifesto annuale degli studi – il Consiglio di Corso definisce nei particolari i contenuti dell’offerta didattica per il successivo anno accademico, indicando, ove necessario, le modalità di coordinamento di specifiche attività. Nel sito del Corso di Studio sono reperibili i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati e l’orario di ricevimento dei/delle docenti. Ogni docente rende, altresì, disponibile la scheda descrittiva delle attività formative (scheda insegnamento), contenente di tutte le informazioni riguardanti le conoscenze preliminari richieste, gli obiettivi formativi, i materiali didattici e i testi di riferimento, le tipologie didattiche adottate (anche a distanza) e i criteri e le modalità di verifica.
  5. Il Corso renderà note sul proprio sito anche le iniziative di supporto per le studentesse e gli studenti con esigenze specifiche (per esempio fuori sede, straniere/i, lavoratori/trici diversamente abili, con figli piccoli) e a favore delle studentesse e degli studenti disabili, in merito all’accessibilità alle strutture e ai materiali didattici.
  6. Gli insegnamenti curriculari, salvo motivate eccezioni, sono impartiti in moduli da 6 o da 12 CFU. A moduli distinti (che corrispondano a uno specifico incarico didattico per la/il docente e non siano dunque mutuati o fruiti) devono sempre corrispondere lezioni distinte.
  7. Ogni docente svolge personalmente le lezioni dei corsi assegnati; i/le docenti possono invitare esperti/e di riconosciuta competenza scientifica per tenere lezioni, in compresenza, su argomenti specifici facenti parte del corso di insegnamento. Per le lezioni in sostituzione del/della docente occorre l’autorizzazione del/della Direttore/Direttrice del Dipartimento, sentito/a il/la Coordinatore/Coordinatrice. Le eventuali assenze per fatti imprevisti devono essere giustificate da gravi ed eccezionali motivi ed essere tempestivamente comunicate al/alla Direttore/Direttrice del Dipartimento, alla/al Coordinatrice/Coordinatore e alle studentesse e agli studenti che frequentano il Corso.
  8. Il Consiglio di Corso provvede affinché gli insegnamenti erogati siano adeguatamente distribuiti fra i due semestri dell’anno accademico e lungo l’intero arco della giornata e della settimana; si impegna inoltre, per quanto possibile e compatibilmente con le esigenze logistiche della Macroarea di appartenenza, a evitare almeno la sovrapposizione degli orari degli insegnamenti obbligatori.
  9. La frequenza dei corsi, benché non sia obbligatoria, è vivamente consigliata.
  10. Fatta salva la libertà di scelta degli studenti e delle studentesse, il Corso di Studio può proporre attività formative “a scelta” la cui coerenza con gli obiettivi formativi del Corso è preventivamente assicurata; in caso di opzione diversa, la studentessa o lo studente, individuate altre attività formative tra quelle attivate in Ateneo, dovrà attendere che il Consiglio di Dipartimento, sentita la Commissione didattica e il Consiglio di Corso, si esprima in merito alla loro congruità con il progetto formativo.
  11. Le attività formative sono distribuite secondo il piano didattico illustrato sul sito del Corso.
  12. Le competenze linguistiche, sulla base di quanto indicato nel manifesto annuale degli studi, possono essere acquisite con corsi attivati dalla Macroarea o organizzati dal Centro linguistico di Ateneo.

Art. 8 – Trasparenza e assicurazione della Qualità

  1. Il Corso adotta le procedure per soddisfare i requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione, rivolta agli studenti, alle studentesse e a tutti i soggetti interessati. In particolare, rende disponibili le informazioni richieste dalla normativa prima dell’avvio delle attività didattiche. Inoltre, aggiorna costantemente e sollecitamente le informazioni inserite nel proprio sito internet.
  2. Il Corso aderisce alla politica di assicurazione della qualità di Ateneo, rapportandosi costantemente a tutte le strutture in essa coinvolte. Il Corso di Studio fa riferimento alla Commissione Paritetica del Dipartimento.

Art. 9 – Piani delle attività formative

  1. Per sostenere gli esami ed effettuare la relativa prenotazione, le studentesse e gli studenti del primo anno devono essere in possesso di un piano di studio, redatto secondo le regole pubblicate nel sito del Corso di Studio e della Segreteria Studenti, e approvato dal Consiglio di Dipartimento. Può essere concessa una deroga per gli studenti e le studentesse in attesa della delibera sul riconoscimento di CFU in seguito a passaggio, trasferimento o abbreviazione di corso. In attesa di tale delibera, le studentesse e gli studenti possono comunque presentare un piano di studio provvisorio. Gli studenti e le studentesse degli anni successivi al primo possono apportare modifiche al piano di studio, che, una volta approvato, sostituisce il precedente. Le scadenze di presentazione dei piani di studio sono fissate annualmente e pubblicate sul sito del Corso di Studio.
  2. Alcuni insegnamenti, secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di Corso, potranno essere mutuati o fruiti da altri Corsi di laurea o laurea magistrale. Lo studente o la studentessa dovrà aver cura di appurare le eventuali condizioni (di propedeuticità, conoscenza della lingua straniera, ecc.) per sostenere i relativi esami.
  3. Il piano di studi prevede non più di 19 prove di esame (oltre alla prova finale e agli esami a scelta dello studente o della studentessa). Possono indicare nel piano di studio un numero di CFU superiore a 180 le studentesse e gli studenti per i quali si renda necessaria un’integrazione per le discipline che la normativa vigente indica come indispensabili ai fini dell’insegnamento nella scuola secondaria. Tale condizione è, altresì, prevista per gli studenti e le studentesse che intendano proseguire i loro studi in Corsi di laurea magistrale che richiedono integrazioni curriculari rispetto alla classe di laurea L-42. In questo caso, e entro il limite di 12 CFU aggiuntivi, è necessaria l’approvazione del Consiglio di Dipartimento, sentito il/la Coordinatore/Coordinatrice. I crediti acquisiti per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli necessari per concludere il percorso di studio rimangono registrati nella carriera dello studente o della studentessa e possono essere successivamente riconosciuti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute negli insegnamenti aggiuntivi non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto, ma sono inserite nel diploma supplement.

Art. 10 – Verifiche del profitto

  1. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Consiglio di Dipartimento su proposta del/della Coordinatore/Coordinatrice e sono costituite da almeno due componenti, il primo dei quali è, di norma, il/la titolare del corso di insegnamento. Ove possibile, la commissione è composta dal corpo docente o cultori/trici della materia che svolgano attività didattiche nel Corso di Studio medesimo e in settori scientifico disciplinari affini a quello dell’insegnamento. I cultori e le cultrici della materia sono nominati per un periodo di tre anni e l’incarico è rinnovabile. Per motivi d’urgenza, la/il Direttrice/Direttore del Dipartimento può modificare la commissione, portando a ratifica la decisione nella successiva riunione del Consiglio di Dipartimento.
  2. La valutazione finale, espressa in trentesimi, è individuale. Essa è ritenuta positiva se superiore o uguale a 18 su 30. Qualora si raggiunga il punteggio massimo, la commissione esaminatrice può, a giudizio unanime, attribuire la lode.
  3. Gli esami di profitto che prevedano prove di esame integrate di insegnamenti composti da più moduli coordinati, intestati a docenti diversi, devono svolgersi nello stesso giorno, con la possibilità di fissare date diverse solo quando almeno una delle prove si svolge in forma scritta e fermo restando la verbalizzazione unica. Alla valutazione complessiva del profitto delle studentesse e degli studenti concorrono tutti i/le docenti coinvolti.
  4. In ogni anno accademico vengono fissati tre appelli per la sessione estiva (giugno/luglio), due per la sessione autunnale (settembre) e tre per quella invernale/estiva anticipata (gennaio/febbraio). Gli appelli devono essere distanziati di almeno 14 giorni l’uno dall’altro e il relativo calendario viene pubblicato sul sito di Macroarea con congruo anticipo rispetto all’inizio della sessione. Può essere previsto un appello straordinario nella seconda metà di aprile esclusivamente per coloro che presentano domanda di laurea per il mese di maggio (ultima sessione straordinaria) e devono sostenere l’ultimo esame. Nella programmazione degli appelli il/la docente fisserà il primo appello di ciascuna sessione nei limiti temporali previsti per consentire alle studentesse e agli studenti la presentazione della domanda di laurea.
  5. I criteri e le modalità di verifica del profitto sono indicati da ogni docente, per ogni insegnamento e attività formativa, nelle schede dei relativi insegnamenti, debitamente pubblicate sul sito del Corso.
  6. Per sostenere un esame di profitto, necessariamente e preliminarmente inserito nel proprio piano di studio, le studentesse e gli studenti devono risultare in regola con le norme relative all’iscrizione e con le eventuali propedeuticità del Corso di Studio.

Art. 11 – Prova finale

  1. La prova finale consiste nella presentazione e nella discussione di un elaborato su un tema concordato con un relatore o una relatrice, che è docente titolare di un insegnamento per il quale il laureando/la laureanda abbia acquisito almeno 6 CFU. Il/la Direttore/Direttrice del Dipartimento, su motivata richiesta, sentita/o la/il Coordinatrice/Coordinatore e con congruo anticipo rispetto alla scadenza per la presentazione della domanda di laurea, può decidere di affidare tale compito ad altro/a docente.
  2. Nell’elaborato, che dovrà rispondere ai criteri fondamentali della scrittura scientifica, la laureanda o il laureando dovrà dimostrare capacità di organizzazione coerente e di trattazione critica delle nozioni acquisite nel Corso di studio nonché delle fonti e del materiale bibliografico su cui ha basato il proprio lavoro. Alla prova finale sono attribuiti 6 CFU.
  3. Il calendario delle prove finali prevede sei sedute, articolate in tre sessioni, nei mesi di luglio, ottobre, dicembre, febbraio, marzo e maggio. La domanda di laurea viene presentata rispettando le scadenze e le modalità previste dalla Segreteria Studenti/esse, pubblicate sul relativo sito.
  4. La commissione giudicatrice della prova finale è nominata dal/dalla Direttore/Direttrice del Dipartimento su proposta della/del Coordinatrice/Coordinatore ed è composta dal/dalla Presidente e da almeno 4 membri effettivi e 2 supplenti. I componenti della commissione (effettivi e supplenti) che per gravi e giustificati motivi siano impossibilitati ad assicurare la loro presenza sono tenuti a darne immediata comunicazione, in forma scritta, al/alla Presidente della commissione, alla/al Direttrice/Direttore del Dipartimento e alla/al Coordinatrice/Coordinatore, che provvederanno alla loro sostituzione. Il relatore o la relatrice, in caso di assenza, dovrà inviare alla commissione una relazione scritta.
  5. La commissione giudicatrice della prova finale esprime la sua valutazione in centodecimi. Il voto minimo per il superamento della prova è di sessantasei centodecimi. Il voto della prova finale viene determinato partendo dalla media dei voti degli esami sostenuti pesati secondo i crediti (media ponderata). Al valore così ottenuto si applica la seguente formula: media ponderata/3 x 11. Al voto così ottenuto la commissione può aggiungere fino ad un massimo di 5 punti senza darne motivazione scritta o fino a massimo di 7 dandone motivazione scritta, tenendo in considerazione anche eventuali periodi di studio in mobilità e la tempistica di svolgimento del percorso formativo nel caso in cui lo studente o la studentessa si laurei entro la durata normale del corso; qualora la votazione raggiunga 110/110, la Commissione può, con giudizio unanime, concedere al candidato o alla candidata la lode.
  6. Su richiesta di studentesse e studenti, e a insindacabile giudizio del relatore, l’elaborato può essere redatto in lingua inglese.

Art. 12 – Passaggi, trasferimenti, abbreviazioni di corso e riconoscimento crediti

  1. Le procedure e i criteri generali di Ateneo per i passaggi da altro Corso di Studio dell’Ateneo, i trasferimenti da altro Ateneo, le abbreviazioni di corso e il relativo riconoscimento dei crediti maturati dallo studente o dalla studentessa sono definiti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, e riportati annualmente nella Guida dello Studente/essa, pubblicata sul sito istituzionale di Ateneo.
  2. Il Consiglio di Dipartimento, sentita la Commissione didattica, delibera sulle singole richieste, valutando i CFU acquisiti ed eventuali riconoscimenti, ai sensi delle leggi vigenti, titoli conseguiti in Atenei stranieri.
  3. Il numero dei CFU riconosciuti, che dovranno comunque essere coerenti con le attività formative previste dall’ordinamento didattico del corso di laurea, è determinato come segue:
  4. a) a corsi sostenuti presso Università italiane secondo il vecchio ordinamento sono assegnati 12 crediti, o 6 crediti nel caso di corsi “semestrali”;
  5. b) a corsi espressi secondo lo European Credit Transfer System sono assegnati i crediti previsti;
  6. c) le attestazioni di esami sostenuti senza l’indicazione del numero di CFU conseguiti possono essere valutate entro un massimo di 12 CFU, computando 1 CFU ogni 6 ore di lezione;
  7. d) le attestazioni di attività che non fanno esplicito riferimento a un esame di profitto possono essere anch’esse valutate, per esempio nell’ambito delle “Altre attività formative”;
  8. e) in caso di riconoscimento di esami parziali la registrazione in carriera verrà effettuata solo al completamento dell’esame.

È, inoltre, prevista la possibilità di riconoscere crediti per conoscenze e abilità professionali certificate, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso. La valutazione, caso per caso, del numero di crediti da riconoscere nei limiti previsti dalla normativa vigente è basata sulla rispondenza delle attività agli obiettivi formativi del Corso di Studio e dell’impegno richiesto da tali attività.

Il Consiglio di Corso può arrotondare i CFU riconosciuti allo studente/essa, per esami sostenuti nella carriera pregressa, risultanti dal calcolo matematico, e ricondurli ad insegnamenti attivi nell’Ateneo (anche con diversa denominazione) corrispondenti per settore disciplinare e/o per contenuti

  1. Con un numero di CFU riconosciuti pari o superiore a 60 le studentesse e gli studenti saranno iscritte/i al secondo anno, con un numero pari o superiore a 120 al terzo anno di corso.
  2. Le studentesse e gli studenti possono ottenere il riconoscimento di CFU, relativi ad attività di stage e tirocini (per le quali è attivo presso la Macroarea l’Ufficio tirocini), partecipazione a convegni e ad iniziative formative direttamente professionalizzanti. Prima di intraprendere tali attività, qualora non si tratti di iniziative direttamente promosse dal Corso di Studio o da esso già riconosciute, lo/a studente/essa è tenuto a chiedere al/la Coordinatore/Coordinatrice un giudizio preventivo di conformità tra la loro natura e gli sbocchi professionali del corso di laurea, presentando una sufficiente documentazione sulle attività che saranno svolte. La valutazione di merito in ordine alla coerenza di tali attività formative con gli obiettivi specifici del Corso di Studio spetta comunque al Consiglio di Dipartimento, anche laddove tali iniziative siano ricomprese nel quadro di convenzioni di Ateneo o siano regolarmente riconosciute da altri corsi di studio.
  3. Al termine dell’attività lo studente o la studentessa deve chiedere il riconoscimento dei CFU, allegando un’adeguata certificazione (e quando necessaria anche una eventuale breve relazione). Nel caso in cui l’attività abbia attinenza con uno specifico insegnamento attivato dal corso di laurea in Storia, Società e Culture, la relazione dello studente o della studentessa può essere accompagnata da un giudizio del/della titolare dell’insegnamento. Di norma, il computo dell’impegno dello studente o della studentessa per tali attività corrisponde a 25 ore di lavoro per ciascun CFU; la registrazione nella carriera dello studente o della studentessa avverrà solo dopo il conseguimento del numero totale di CFU previsto dal piano di studio per questa tipologia di attività formativa.

Art. 13 – Studenti a tempo parziale

  1. Le studentesse e gli studenti che per ragioni di natura lavorativa, familiare, medica, personale e assimilabili, ritengono di non poter dedicare alla frequenza e allo studio le ore annue previste come standard dell’impegno, possono scegliere di iscriversi a tempo parziale. Coloro che scelgono il regime a tempo parziale vedono aumentare gli anni di corso a fronte di una riduzione della contribuzione della tassazione prevista per la classe contributiva del Corso di Studio.
  2. Le modalità e le procedure per esercitare l’opzione per il tempo parziale sono pubblicate annualmente nella Guida dello Studente/essa di Ateneo.

Art. 14 – Mobilità e opportunità di studio all’estero

  1. Per l’organizzazione di periodi di mobilità internazionale il Corso di Studio usufruisce dell’assistenza dell’Ufficio Erasmus della Macroarea. Tutte le informazioni sui bandi, le borse e le diverse opportunità previste per gli studenti e le studentesse sono disponibili sul sito della Macroarea e vengono continuamente aggiornate.
  2. La mobilità delle studentesse e degli studenti verso università estere è autorizzata dal Consiglio di Dipartimento, che delega il/la docente responsabile Erasmus al livello di Macroarea affinché verifichi gli insegnamenti riconoscibili, tra quelli proposti dallo studente o dalla studentessa, presa visione dei programmi degli insegnamenti stessi (learning agreement). Al termine del suo soggiorno, lo studente o la studentessa deve produrre attestazione del periodo di studio trascorso all’estero e del programma svolto in coerenza con il learning agreement preventivamente approvato, delle eventuali prove sostenute e dei voti riportati con riferimento a ciascun insegnamento per cui chiede il riconoscimento. Il Consiglio di Dipartimento, una volta verificata la corrispondenza del lavoro svolto dallo studente o dalla studentessa con il learning agreement, ratifica il riconoscimento dei CFU conseguiti. Qualora i CFU acquisiti si riferiscano a insegnamenti diversi rispetto a quanto autorizzato, il Consiglio di Dipartimento di riferimento ne stabilisce l’eventuale riconoscimento.

Art. 15 – Opportunità per le studentesse e gli studenti

  1. Il Corso si avvale delle numerose opportunità, promosse dall’Ateneo, a favore delle studentesse e degli studenti iscritti tra le quali borse di studio, premi per merito, borse di ricerca, bandi per attività di tutorato e attività di collaborazione part-time, viaggi di istruzione, contributi per iniziative culturali, convenzioni e agevolazioni. Tali iniziative sono sempre adeguatamente pubblicizzate sul sito di Ateneo all’indirizzo http://web.uniroma2.it.

Art. 16 – Orientamento e tutorato

  1. Il/la Coordinatore/Coordinatrice assume tutte le iniziative necessarie a garantire la coerenza fra l’attività di tutorato svolta all’interno del Corso e la disciplina dell’orientamento dettata dall’apposito Regolamento di Ateneo.
  2. L’attività di tutorato sotto la responsabilità del/della Coordinatore/Coordinatrice, è normalmente svolta per ogni studente e studentessa dai/dalle docenti nell’ambito delle attività dei corsi. In alternativa, il Consiglio di Corso può decidere di assegnare a ogni studente/essa un/una tutor personale, che lo/a accompagni in tutto il suo percorso. Per quanto riguarda in particolare i piani di studio, le studentesse e gli studenti faranno comunque riferimento alla Commissione di cui all’Art. 4 del presente Regolamento.
  3. Il corpo docenti, anche per garantire l’efficacia e la continuità dell’azione di orientamento e tutorato, assicura di norma almeno due ore di ricevimento in almeno un giorno a settimana nel periodo fra il 15 settembre e il 15 giugno. Qualora si rendesse necessario il/la docente potrà assicurare attività di ricevimento anche a distanza. È possibile in casi particolari, su richiesta dell’interessato al/alla Direttore/Direttrice del Dipartimento e dietro approvazione del/della Coordinatore/Coordinatrice, dare cadenza quindicinale all’orario di ricevimento. I/Le docenti comunicano sul sito istituzionale della Macroarea l’orario di ricevimento e le eventuali sospensioni, preventivamente autorizzate dal/dalla Direttore/Direttrice del Dipartimento quando riguardano due o più settimane consecutive e sempre nel caso di cadenza quindicinale. I/le docenti garantiscono comunque la loro disponibilità, previo appuntamento, anche al di fuori dell’orario di ricevimento e rispondono in tempo utile alle e-mail degli studenti e delle studentesse.
  4. È attivo presso la Macroarea lo “Sportello orientamento studentesse e studenti”, che fornisce supporto tecnico per la compilazione del piano di studio e assistenza didattica.
  5. Il Corso partecipa attivamente all’organizzazione e alla realizzazione delle attività di orientamento in ingresso organizzate dalla struttura di raccordo della Macroarea in collaborazione con l’Ateneo.

Art. 17 – Tirocini curriculari e placement

  1. Tutte le informazioni relative alle iniziative adottate dal Corso per la gestione delle attività di tirocinio curriculare e di placement, volte a facilitare l’incontro tra studentesse e studenti e laureate/i e il mondo del lavoro, sono disponibili sul sito della Macroarea e vengono continuamente aggiornate.

Art. 18 – Obblighi delle studentesse e degli studenti

  1. Le studentesse e gli studenti sono tenuti a tenere in debito conto tutte le informazioni e le istruzioni pubblicate sui siti istituzionali e a uniformarsi alle norme legislative, statutarie, regolamentari e alle disposizioni impartite dagli organi competenti per il corretto svolgimento dell’attività didattica e amministrativa.
  2. Le studentesse e gli studenti sono tenuti a comportarsi in modo da non ledere la dignità e il decoro dell’Ateneo, nel rispetto del Codice etico, in ogni loro attività, ivi comprese quelle attività di tirocinio e stage svolte presso altre istituzioni nazionali e internazionali.
  3. Eventuali sanzioni sono comminate con decreto del/della Rettore/Rettrice, secondo quanto stabilito nelle disposizioni vigenti e dallo Statuto di Ateneo.